Dal primo di gennaio 2021, le Banche e le Società appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA (GBCI) applicheranno le nuove regole europee in tema di classificazione della clientela inadempiente rispetto a un'obbligazione verso la Banca (cosiddetto 'default') introdotte dall'Autorità Bancaria Europea con l'obiettivo di uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei paesi dell'UE.
La nuova disciplina, inoltre, introduce una nuova soglia per la classificazione a default nei casi di rimodulazione dell’affidamento dovuta a difficoltà finanziarie del cliente. Qualora, per effetto della rimodulazione, si verifichi per la Banca una perdita finanziaria superiore all’1%, la stessa è tenuta a classificare il cliente in stato di default.
Verifica costantemente i tuoi rapporti bancari per ottimizzare la gestione del tuo bilancio familiare ed evitare gli impatti delle nuove regole europee:
Infine, suggeriamo di tenere sotto controllo la situazione dei rapporti cointestati e/o che coinvolgano altri soggetti a Voi direttamente connessi (es. società appartenenti allo stesso gruppo, soci garanti, etc.).
La normativa di riferimento, introdotta dalla European Banking Autority (EBA) e recepita a livello nazionale da Banca d’Italia, è la seguente:
Se un cliente ha una esposizione in arretrato o sconfinamento da oltre 90 giorni per un importo inferiore alla soglia di rilevanza, deve essere classificato come inadempiente?
Se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che il cliente non adempia alle sue obbligazioni, quest'ultimo non deve essere necessariamente classificato in default. Per l'automatica classificazione in default l'ammontare in arretrato/ sconfinato per più di 90 giorni consecutivi deve superare le soglie di materialità stabilite dalle normative europee:
Imprese: lo sconfino deve essere superiore a 500 euro (relativamente a uno o più finanziamenti in essere) e deve rappresentare al tempo stesso più dell'1% del totale delle esposizioni dell'impresa medesima verso la Banca;
Privati e piccole e medie imprese: (da intendersi come le imprese che hanno esposizioni nei confronti di banche e intermediari del Gruppo Bancario di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro e/o fatturato / patrimonio attivo inferiore a 1,5 milioni di euro): lo sconfino deve essere superiore a 100 euro (relativamente a uno o più finanziamenti in essere) e deve rappresentare al tempo stesso più dell'1% del totale delle esposizioni del cliente medesimo verso la Banca.
Come si calcolano i giorni di arretrato o sconfinamento?
I giorni di arretrato o sconfinamento, si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non sono stati - anche parzialmente - corrisposti. Nel caso in cui i pagamenti dovuti alla Banca, come definiti nel contratto di credito, siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, il conteggio dei giorni di arretrato o sconfinamento segue il nuovo piano di rimborso, con ciò intendendo che il periodo oggetto di sospensione/rinegoziazione non viene considerato ai fini del predetto calcolo.
È consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dallo stesso debitore?
L’EBA ha espressamente escluso tale possibilità. Pertanto, diversamente da quanto avveniva in passato, la Banca sarà tenuta a classificare il debitore in default anche nel caso in cui questa abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa Banca che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default.
Per le esposizioni congiunte (ad esempio “cointestazioni”), cosa succede in caso di default di uno dei debitori?
Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte, quali ad esempio le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse, il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni.
D’altro canto,
nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default.
se la cointestazione è in default, il contagio può applicarsi alle esposizioni dei singoli cointestatari
In caso di ritardato incasso del pagamento, la Banca deve comunque considerare il cliente in default?
Esistono precise situazioni tecniche di arretrato per le quali il cliente non verrà considerato in default:
Dopo quanto tempo la Banca può considerare il cliente non più in stato di default?
Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dal default, devono trascorrere almeno 90 giorni dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il cliente in default. Durante tale periodo, la Banca ne valuta il comportamento e la situazione finanziaria e, trascorsi i 90 giorni, può riclassificare il cliente in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest’ultimo sia effettivo e permanente. Fanno eccezione i casi di rimodulazione dell’affidamento dovuta a difficoltà finanziarie del cliente, per i quali il periodo è di dodici mesi anziché tre.
Le nuove regole in materia di default si rivolgono solo alle banche o anche agli altri intermediari finanziari?
Le nuove regole in materia di default devono essere applicate non solo dalle banche, ma anche da tutti gli intermediari finanziari non bancari, che esercitano il servizio di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma (es. società di credito al consumo, leasing, factoring, etc.).